1-PALIO SIENA REGOLAMENTO

PALIO SIENA, I NUOVI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO DEL PALIO

28 novembre 2019

Dal primo dicembre questi nuovi aggiustamenti al regolamento del Palio entreranno in vigore, e sono già stati sperimentati nei Palii 2019 ed hanno avuto anche un buon consenso dall’opinione pubblica. Ce l’hanno fatta, dico così perché mettere le mani al regolamento del Palio è un’impresa ardua.

I testi approvati in via definitiva oggi nel Consiglio Comunale.

IL TESTO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI

Art. 37
Ogni proprietario può inoltrare richiesta per uno o più cavalli alla pre-iscrizione, le cui modalità verranno, a cura dell’Autorità comunale, stabilite con apposita ordinanza per ogni Palio.
L’Autorità Comunale, assieme ai Veterinari di cui al successivo comma, e con la partecipazione dei dieci Capitani delle Contrade partecipanti il cui parere è solo consultivo, provvederà ad escludere, con motivazione, quei cavalli che non potranno accedere alla fase della previsita.
I cavalli, ritenuti adatti per partecipare alle successive fasi previste dal presente articolo, verranno sottoposti a visita da parte di apposita Commissione Veterinaria,nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Veterinario Comunale ed altro Veterinario.
Le disposizioni relative alla visita verranno impartite da apposita ordinanza emessa dall’Autorità Comunale per ogni Palio, che dovrà seguire le disposizioni contenute nell’annuale deliberazione della Giunta Comunale relativa al “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio”.
I cavalli, sottoposti a visita veterinaria, che avranno ottenuto dalla Commissione Veterinaria idoneità sanitaria per le corse nel “Campo”, dovranno partecipare alle prove regolamentate con le modalità precisate da apposita ordinanza dell’Autorità Comunale per ogni Palio e dopo consultazione non vincolante con i dieci Capitani delle Contrade partecipanti.
La Commissione Veterinaria ha la facoltà di escludere dalle Prove Regolamentate quei cavalli che, ad insindacabile giudizio, non necessitano di approfondito esame ammettendoli direttamente alla tratta.
I cavalli non presentati alle Prove Regolamentate non potranno accedere alla tratta.
La Commissione Veterinaria, al termine delle Prove Regolamentate, deve fornire all’Autorità Comunale e ai dieci Capitani delle Contrade partecipanti la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi.
Ogni proprietario è obbligato a presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dall’iscrizione alla tratta, se non per un impedimento effettivamente verificato dalla Commissione Veterinaria, il cavallo non potrà partecipare alle operazioni del Palio successivo. Nel caso di ripetuta assenza nei successivi tre Palii, il cavallo verrà escluso da tutte le operazioni contenute nel presente articolo per tre anni.
I cavalli presentati devono avere morso e briglia, ma non sella e staffe. Dovranno essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.
L’Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario, ed eventualmente ad ogni accompagnatore di cavallo, una tessera di riconoscimento per accedere alla Corte del Podestà.
Nel caso di pluralità di proprietari di un medesimo soggetto la tessera può essere rilasciata ad uno solo dei proprietari.
Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle suindicate, eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre per la batteria della tratta.
L’Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione, della quale devono comunque far parte i Veterinari di cui sopra, di procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria, abbia espresso parere sulla idoneità sanitaria alle Corse nel “Campo”.
Art. 38
L’autorità Comunale demanda al dirigente incaricato tutte le funzioni, attraverso un proprio atto, relative al compenso a titolo di noleggio dei cavalli presentati alla tratta e per quelli prescelti dai dieci Capitani.
Nello stesso tempo di cui al comma precedente, vengono disposti gli interventi economici e le azioni di tutela del cavallo necessari in caso di infortunio nel “Campo”.
Al momento della presentazione del cavallo, ciascun proprietario, o suo rappresentante, appone la propria firma in calce ad un estratto del presente articolo, attestando di averne presa esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni in esso contenute.
I cavalli, prima di partecipare alle batterie di cui all’art, 42, sono sottoposti a verifica della Commissione Veterinaria.
E’obbligo di ogni proprietario di lasciare il proprio cavallo a disposizione dell’Amministrazione Comunale dal momento della presentazione fino al termine delle operazioni della tratta e, se prescelto in uso alla Contrada fino a quando non sia stata effettuata la corsa del Palio.
Il proprietario del cavallo che ha riportato la vittoria è tenuto a lasciarlo a disposizione della Contrada vincitrice anche per l’intero giorno successivo, per il consueto giro per la città.
Art. 92
Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all’organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti.
La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte.
Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio dicinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco,il Comandante della Polizia Municipale,nonché i Fantini su specifici atti.
Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi.
Art. 100
Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, sentitii Deputati della Festa o il Mossiere ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’Art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.

About the author

Pier Camillo Pinelli

Ex Fantino, ora Editore e Direttore responsabile di questo Giornale online e la penso così: "per farsi dei nemici non è necessario dichiarare Guerra, basta dire quel che si pensa" (Martin Luther King)
per mail: giornalebrontolonews@gmail.com

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