17 Gennaio 2025
L’ORDINANZA E’ PER TRE MESI
TUTTA LA NUOVA ORDINANZA IN SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA ORDINANZA MARTINI CESSATA IL 3 DICEMBRE 2024
QUESTA ORDINANZA E’ DI OGGI 17 GENNAIO 2025
SIENA IN PRATICA HA GIA’ ANTICIPATO QUESTE NUOVE COSE
(25A00273) GU Serie Generale n.13 del 17-01-2025) a firma del sottosegretario di Stato Gemmato
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA del 23 dicembre 2024 . Ordinanza contingibile e urgente, in materia di discipli na delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati. IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l’art. 32 della Costituzione; Visto l’art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in base al quale «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del te sto unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e successive modificazioni; Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni; Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Dispo sizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli ani mali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi nistri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell’accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy », che recepisce l’accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l’art. 8 del predetto accordo; Visto l’art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente: «Attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle di sposizioni in materia di enti sportivi professionistici e di lettantistici, nonché di lavoro sportive», così come modi ficato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023; Considerato che, ai sensi del richiamato art. 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021 «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell’agricoltura, della sovrani tà alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di pro mozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atle ti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ot tobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 no vembre 2022, n. 263, con il quale l’on. Marcello Gem mato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegreta rio di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all’art. 1, comma 1, lettera a) , è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale; Considerata la necessità di effettuare il censimento na zionale delle manifestazioni popolari, pubbliche o priva te, nelle quali vengono impiegati equidi al fine di imple mentare lo studio della valutazione dei rischi relativi alla salute e l’integrità fisica degli animali impiegati; Considerata la necessità di definire con maggiore pre cisione l’età in cui gli equidi possono essere utilizzati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati; Ritenuto necessario mantenere costante l’attività di prevenzione alla luce dei risultati ottenuti negli anni di vigenza delle ordinanze adottate in materia a decorrere dal 2011, in relazione alla sensibile riduzione del numero di incidenti durante le manifestazioni; Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall’art. 8 del citato accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l’integri tà fisica degli animali nonché l’incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misu re già previste a carattere generale a tutela della salute e dell’incolumità pubblica nonché della salute e del benes sere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico; Considerato che le risultanze dei lavori svolti per la adozione del decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi ai sensi del citato art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, richiedono ulteriori valutazioni tecniche in materia di sicurezza e benessere animale; Ordina: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i re quisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all’allegato A che ne costituisce parte integrante. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presen te ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri sta tuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statu ti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o pro vinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,141 -bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successi ve modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell’allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell’autoriz zazione allo svolgimento della manifestazione. L’ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei re quisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall’allegato. Art. 2. Disposizioni relative a equidi e fantini 1. Nelle manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, è vietato l’utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni compiuti. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velo cità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l’utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l’impiego di cavalli di raz za purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l’ente o comitato organizzatore pre dispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commis sione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecni co di cui all’art. 1, comma 3. 4. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbia no riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli ar ticoli 544 -bis , 544 -ter , 544 -quater , 544 -quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupe facenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 5. La ASL competente per territorio garantisce, duran te lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello defi nito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all’Istituto zooprofilattico sperimenta le della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Centro di re ferenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giu gno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 6. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all’animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine è sempre con sentito l’utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene con to delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione. Art. 3. Sostanze ad azione dopante 1. È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2. È vietato l’uso di alcol, sostanze stupefacenti o so stanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli uffi ciali effettuati dall’azienda sanitaria locale territorialmen te competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all’art. 1 adottano un regolamento recante le proce dure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l’ac cesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle poli tiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE. Art. 4. Disposizioni finali 1. La presente ordinanza ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica italiana per un periodo di tre mesi. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2024 p. l I M i n i s t r o il Sottosegretario di Stato G EMMATO Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 33 A LLEGATO A Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell’incolumi tà pubblica e del benessere degli animali: a) il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente de limitato al fine di evitare la fuga degli animali; b) il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifesta zione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti; c) il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute; d) il tecnico di cui all’art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti; e) gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un’ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manife stazione effettua l’esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso; f) per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devo no essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certifica zione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.
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