1-PALIO

IL GOVERNO APPROVA LA LEGGE SULLE RIEVOCAZIONI STORICHE CHE COSA E’

03 Ottobre 2024

IL GOVERNO APPROVA LA LEGGE SULLE RIEVOCAZIONI STORICHE
Presso il Senato della Repubblica, nella seduta di Assemblea n.227 del 02 ottobre 2024 è stato votato il disegno di legge n.1038 “Disposizioni in materia di Manifestazioni di Rievocazioni Storiche e delega al Governo per l’adozione di norme per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale” (lo stesso era già stato approvato all’Unanimità dalla Camera dei Deputati il 20/02/2024)
Il Senato ha poi votato il disegno di legge 127 favorevoli, 1 é stato contrario e 21 si sono astenuti. La Legge sulle Manifestazioni di Rievocazione Storica è quindi una Realtà.
MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA
La Camera ha approvato all’unanimità il progetto di legge contenente disposizioni in
materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al governo per l’adozione di
norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (AC 799 e abb).
L’obiettivo del provvedimento è riconoscere tali manifestazioni quali componenti
fondamentali del patrimonio culturale, nonché elementi per la trasmissione
intergenerazionale delle conoscenze e di volano per il turismo.
Con questa legge, lo Stato riconosce, sostiene e valorizza le manifestazioni di
rievocazione storica.
Si istituisce il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione
storica, con il compito di valutare l’attendibilità e la conformità storica delle iniziative. I
componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile
consecutivamente per una sola volta.
Viene redatto, proprio in ottica di promozione degli eventi, l’elenco annuale delle
manifestazioni approvato dal ministero della Cultura, sentito il ministero del Turismo, di cui
si dà ampia comunicazione istituzionale.
Il provvedimento contiene, altresì, una delega al governo per l’emanazione del codice
per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali, anche al fine di adeguare la
disciplina alla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
È, dunque, una risposta positiva alla necessità di una normativa organica tesa a tutelare
le diversità culturali esistenti, rappresentative dell’immenso patrimonio culturale immateriale,
nonché delle prospettive economiche che ne possono derivare.”

Redazione

Atto del Senato clicca il link sotto

https://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?thispageleggi il disegno di legge clicca qui

SINTESI DELL’ARTICOLATO
L’ARTICOLO 1 reca i principi generali della proposta di legge.
Nello specifico, il suo unico comma prevede che la Repubblica riconosce le rievocazioni
storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale, nonché quale
elemento qualificante per la trasmissione intergenerazionale delle conoscenze e per la
crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della
Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall’art. 167 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della
Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e
la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
L’ARTICOLO 2 reca le definizioni.
In particolare il comma 1 prevede che, ai fini della presente proposta di legge, si
definiscono enti di rievocazione storica le associazioni di promozione sociale e le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la
tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa
in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall’uso di
costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d’epoca, rispettando i criteri di attendibilità
storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attività
ed eventi storici, nonché mediante l’utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti
riprodotti con modalità esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le
tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
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Il comma 2 poi prevede che, sempre ai fini del testo in esame, si definiscono manifestazioni
finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei
saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, le manifestazioni la
cui organizzazione fa capo ad associazioni di rievocazione storica, a enti locali o ad
altri soggetti pubblici.
Le rievocazioni storiche individuate dalla legge consistono nella rappresentazione
scenica attraverso le arti performative di un passato, o di una memoria collettiva, che
appaiano significativi per una comunità territoriale e che facciano riferimento a saperi storici
acquisiti e a evidenze documentarie dotate di attendibilità storica, sulla base delle quali
vengono condotte attività rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di
oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono in continuità
da almeno 5 anni, si integrano con attività o iniziative culturali e di ricerca storica e
demoetnoantropologica; sono pertinenti all’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.
L’ARTICOLO 3 regola l’attività per la valorizzazione delle rievocazioni storiche.
Nello specifico, il suo unico comma prevede che lo Stato, nell’ambito delle proprie
competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificità delle rievocazioni
storiche e delle realtà socioculturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:
a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo ed
elemento trasversale dell’articolata identità nazionale del Paese e del suo
patrimonio culturale immateriale;
b) la diffusione delle manifestazioni di rievocazione storica a livello locale,
nazionale e internazionale;
c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale
delle rievocazioni storiche attraverso l’editoria e gli strumenti più diffusi e
moderni di comunicazione di massa;
d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione
delle manifestazioni di rievocazione storica, nonché degli eventi spettacolari,
culturali e divulgativi ad esse connessi e delle attività che, nel corso dell’anno,
forniscono i presupposti per la realizzazione delle manifestazioni, quali per
esempio attività artigiane, esercitazioni, trasmissioni di saperi, eventi
espositivi;
e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l’utilizzo, per le
manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici,
demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio;
f) l’attivazione di sinergie operative tra gli enti di rievocazione storica e le
istituzioni scolastiche, le università, gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e
privati, gli operatori turistici e i soggetti gestori dei beni del patrimonio
ambientale e culturale, nonché il coinvolgimento culturale di tutti i gruppi sociali
delle comunità locali e delle associazioni senza scopo di lucro, allo scopo di
favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell’immagine e
dell’offerta storicoculturale del Paese;
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g) la tutela e la conservazione della memoria, dei saperi e delle tradizioni
legate alle rievocazioni storiche.
L’ARTICOLO 4 disciplina l’elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di
rievocazione storica.
Il suo unico comma prevede che sia istituito, presso il ministero della Cultura, l’elenco
nazionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica, di seguito
denominato «elenco». L’elenco è pubblicato nel sito internet del ministero della Cultura, che
provvede al suo aggiornamento annuale. Con decreto del Ministro della Cultura, sentito il
Ministro del Turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 sono definiti:
a) le categorie degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica
individuate ai sensi del successivo art. 5, comma 2, lettera h);
b) i requisiti per l’iscrizione nell’elenco.
L’ARTICOLO 5 è relativo al Comitato tecnico-scientifico.
In particolare, il comma 1 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente proposta di legge, il Ministro della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il
Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di
seguito denominato «Comitato», composto da rappresentanti dei comitati regionali
istituiti ai sensi del successivo art. 11, comma 1, lettera e), da professori universitari
esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del ministero della
Cultura, da un rappresentante del ministero dell’Università e della ricerca, da un
rappresentante del ministero del Turismo, da un rappresentante del ministero
dell’Istruzione e del merito, da un rappresentante del ministero dell’Economia e delle
finanze e da un rappresentante del ministero dell’Interno.
I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile
consecutivamente per una sola volta.
Ai sensi del comma 2, Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi
a disposizione dal ministero della Cultura, ha i seguenti compiti: a) riconoscere la
qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 2 e 4; b) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione
storica in Italia e all’estero; c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
delle rievocazioni storiche; d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle
regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.
Il comma 3, poi, prevede che il Comitato valuti e verifichi, ogni tre anni, l’attendibilità e
la conformità storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attività dell’ente
di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco.
Il Comitato (comma 4) può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline
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demoetnoantropologiche e storiche oltre che storico artistiche, e di istituti e luoghi
della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca, nonché di eventuali altri soggetti
pubblici o privati.
Il ministero della Cultura, previa proposta del Comitato, rilascia, su richiesta degli
organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell’elenco e a seguito della
verifica di cui al precedente comma 3, un logo recante la dicitura «Rievocazione storica
italiana». Le modalità di autorizzazione all’uso del logo di cui al presente comma nonché di
revoca dell’autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del ministro della Cultura
(comma 5).
L’ARTICOLO 6 prevede l’elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede che il ministero della Cultura, sentito il ministero del
Turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approvi l’elenco annuale delle manifestazioni
di rievocazione storica relativo all’anno successivo. Con il comma 2, all’elenco di cui sopra
è data ampia diffusione nell’ambito delle attività ordinarie di comunicazione del ministero
della Cultura e nei siti internet istituzionali del ministero della Cultura e del ministero del
Turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli
itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.
L’ARTICOLO 7 regola le iniziative didattiche nelle scuole.
In particolare, il comma 1 prevede che il ministero dell’Istruzione e del merito promuova
iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di
istruzione e formazione finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi
diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti
particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle
arti, secondo i princìpi stabiliti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. Ai sensi del
comma 2, le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio
dell’autonomia scolastica, concorrono all’attuazione delle finalità di cui al comma 1, con
specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell’offerta formativa
per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi
percorsi formativi.
L’ARTICOLO 8 disciplina il porto e l’uso di armi in occasione di manifestazioni di
rievocazione storica.
Nel dettaglio, il suo unico comma reca una novella all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.
110, in materia di porto di armi o di oggetti atti ad offendere fuori della propria abitazione o
delle appartenenze di esse, che prevede anche le relative sanzioni in caso di trasgressione
delle prescrizioni ivi contenute.
La disposizione in esame, nello specifico, aggiunge un comma al predetto art. 4 della legge
n. 110 del 1975, prevedendo che, in deroga a quanto stabilito dal medesimo articolo, in
occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni
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stesse è consentito esibire, portare e usare, con munizioni a salve, le armi da fuoco
fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell’autorità
locale di pubblica sicurezza, rilasciata all’ente organizzatore sulla base di un dettagliato
elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto
di archi, balestre, spade, sciabole, armi d’asta, baionette, pugnali e stiletti.
L’ARTICOLO 8-BIS riguarda la possibilità di accensione di falò in occasione di
manifestazioni di rievocazione storica
L’accensione dei falò non rientra nel campo di applicazione della parte IV del decreto
legislativo n. 152 del 2006, sulle norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinanti. Le Regioni hanno la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative
nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione
storica. Le Regioni possono, altresì, prevedere speciali e motivate deroghe al fine di
consentire l’accensione di falò e fuochi rituali, i quali però sono sempre vietati nelle
giornate di vento.
L’ARTICOLO 9 concerne i princìpi relativi al patrimonio culturale immateriale.
Nel dettaglio, il suo comma unico prevede che lo Stato riconosce il patrimonio culturale
immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le
comunità locali e la comunità nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle
rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze, nonché agli strumenti,
agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi
e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
L’ARTICOLO 10 reca una delega al governo per l’adozione di norme per la salvaguardia
del patrimonio culturale immateriale.
Il comma 1, in particolare, prevede che il governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi recanti la
disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della
Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a
Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per
assicurare una più efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la più ampia
partecipazione delle comunità praticanti nonché al fine di promuovere la trasmissione delle
conoscenze relative al patrimonio nei confronti delle più giovani generazioni, anche in
considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore dell’eredità culturale per la società, sottoscritta nel 2005 e ratificata dall’Italia con la
legge 1 ottobre 2020, n. 133, e delle “espressioni di identità culturale collettiva” di cui all’art.
7-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
Al comma 2, i decreti legislativi di cui sopra sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
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a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme
libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona
umana e la crescita sociale e culturale della comunità nazionale;
b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche
culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli
individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca
e con la natura;
c) preservare e trasmettere le memorie di comunità, gruppi e individui quali
espressioni della specificità e della pluralità delle identità culturali e promuovere lo
sviluppo della cultura in un contesto di libertà, eguaglianza, partecipazione, coesione
sociale e rispetto reciproco fra le persone e fra i popoli;
d) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali e
linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena
partecipazione di ogni persona alla vita della comunità e quale fattore di crescita e di
arricchimento individuale e sociale;
e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l’interculturalità nel rispetto
delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami fra persone e
popoli e a costruire una società aperta, plurale, pacifica e democratica;
f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e
delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creatività
umana nella continuità fra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo
sostenibile e un miglioramento della qualità della vita;
g) prevedere l’istituzione di un Elenco nazionale del patrimonio culturale
immateriale, di un Elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a
salvaguardia urgente e di un Elenco di buone pratiche per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e
l’inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;
h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli
elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e
l’inventariazione presente nelle banche dati statali;
i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in
materia di patrimonio culturale immateriale;
l) prevedere, nell’ambito dei procedimenti per l’adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale una valutazione d’impatto connessa al patrimonio
culturale immateriale presente nel territorio;
m) prevedere percorsi formativi scolastici ed universitari volti ad assicurare la
consapevolezza delle più giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale
immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative
conoscenze;
n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative alla organizzazione
di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale quali, rievocazioni storiche,
festività, rituali, pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo
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formale e sostanziale, delle norme vigenti ed apportando le necessarie modifiche,
garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all’autorizzazione allo
svolgimento di attività artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonché
individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la
trasmissione delle stesse;
p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della
dimensione culturale immateriale dei secondi;
q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di
raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di
favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
r) promuovere l’accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo
il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunità;
s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la
trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attività educative, formative,
di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e
supporti innovativi;
t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l’allestimento, in forme integrate e
coerenti con l’ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi,
attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale e alla pratica delle relative attività.
t bis) prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di un forum delle associazioni di categoria con il compito di
salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.
Il comma 3, poi, prevede che i decreti legislativi abrogano espressamente tutte le
disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le
opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non
modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali. Ai sensi del comma 4, i
medesimi decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della Cultura di concerto
con i Ministri dell’Ambiente e della Scurezza energetica, dell’Agricoltura e della Sovranità
Alimentare, dell’Università e della Ricerca, dell’Istruzione e del Merito e del Turismo, previa
intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il governo può comunque procedere.
L’ARTICOLO 11 prevede una clausola di salvaguardia.
Nello specifico, il suo unico comma dispone che le disposizioni del presente provvedimento
sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche
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con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che reca le modifiche al titolo
V della parte seconda della Costituzione.

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About the author

Pier Camillo Pinelli

Ex Fantino, ora Editore e Direttore responsabile di questo Giornale online e la penso così: "per farsi dei nemici non è necessario dichiarare Guerra, basta dire quel che si pensa" (Martin Luther King)
per mail: giornalebrontolonews@gmail.com

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